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CONSIGLI IN PILLOLE QUANDO SCATTA LA DIFFIDA? A) Se si è stati denunciati o già condannati per i seguenti reati: porto abusivo d’arma (art.4, I e II comma, L. 18/4/1975, n.110); travisamento del volto (art.5 L. 22/5/1975 n.152); condotte di incitamento alla discriminazione razziale (art.2, comma II, DL. 26/4/1993, n.122; convertito nella L.25/6/1993, n.205); lancio di oggetti pericolosi (art.6 bis, comma I, L.377/2001); scavalcamento di recinzioni o invasione di campo (art.6 bis, comma II, L.377/2001). oppure B) Se si è stati denunciati o condannati per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive, ovvero nelle medesime circostanze si è stati segnalati per aver incitato, inneggiato, o indotto alla violenza In questi casi il Questore può (si tratta di un provvedimento amministrativo che può assumere a sua completa discrezione e senza un controllo giudiziario) disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Tale prescrizione può avere durata da un giorno, fino a tre anni. COSA FARE SE SI RICEVE UNA DIFFIDA RITENUTA “INGIUSTA” O “IMMOTIVATA”? E’ bene chiarire che prima di ogni altra cosa deve essere notificato, con lettera (o tramite convocazione al commissariato), l’inizio del procedimento amministrativo, che sfocerà nell’emissione della diffida. Se viene saltato questo passaggio – a meno che la Questura non richiami ragioni di urgenza - si può fare immediato ricorso al T.A.R (Tribunale Amministrativo Regionale). eccependo la violazione degli artt. 7 e 8 L.241/1990 (è la Legge sulla trasparenza amministrativa). Il consiglio, però, per chi si ritiene colpito ingiustamente, è quello di non aspettare la notifica della diffida per muoversi, ma agire immediatamente consultando subito i dettagliatissimi piani di difesa contenuti nei seguenti siti internet: www.progettoultra.it www.tifonet/asromaultras, www.fdl.it , www.utenti.tripoid/studiolegalecontuccci Naturalmente, anche dopo la segnalazione di inizio del procedimento amministrativo e fino all’arrivo della vera e propria diffida si può tranquillamente continuare ad andare allo stadio. Una volta notificata la diffida, per impugnarla si possono percorrere due strade: a) il ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni (è il percorso più veloce ma quasi sempre inefficace). Nel ricorso si presenta la propria memoria difensiva (o redatta da un avvocato o fatta in proprio prendendo spunto dai fac-simile disponibili sui siti citati) allegando il certificato dei carichi pendenti e, soprattutto per chi è incensurato, il certificato del Casellario giudiziale. Il Prefetto ha facoltà di rigettare il ricorso (capita molto spesso!) entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso; b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo subito, attraverso l’avvocato (è necessario) la sospensiva in attesa del giudizio (difficile da ottenere, ma nel giro di uno o due mesi sono tenuti a rispondere) . Per arrivare al giudizio, invece, la procedura, purtroppo, è molto lunga e un po’ costosa (minimo un anno o due di attesa; 250 Euro circa di spese più l’onorario dell’avvocato). Rimane, comunque, una soluzione valida a fronte delle nuove disposizioni di legge, che prevedono un divieto di frequentare gli stadi, verosimilmente comminato nella misura massima di 3 anni. Esiste anche una terza strada: verificare, con l’ausilio di un avvocato, se la denuncia che ha dato vita al procedimento penale e alla diffida, è stata archiviata (solitamente, nel giro di 6 mesi/1 anno si concludono le indagini e si decide se rinviare a giudizio o meno). Se il procedimento penale è stato archiviato non è per niente detto che automaticamente la diffida decada. Bisogna spesso intervenire direttamente per annullare la diffida. Così il vs. avvocato chiederà istanza di revoca della diffida al Questore motivando come, con l’archiviazione del procedimento penale (copia del decreto d’archiviazione va allegato), siano venuti meno i presupposti che avevano dato origine al provvedimento di diffida. Scontata la diffida si può tornare a frequentare gli stadi, ma è meglio portarsela dietro, almeno per il primo periodo, perché chi controlla l’ingresso potrebbe non avere la lista aggiornata dei “non graditi” e non credere, di conseguenza, che la diffida sia scaduta. CHE COSA e' L’OBBLIGO DI FIRMA, E CHE RAPPORTI HA CON LA DIFFIDA? Si tratta di una limitazione aggiuntiva alla diffida, che il Questore può disporre come ulteriore prescrizione. La prescrizione comporta l’obbligo di comparire (tenendo, però, conto della attività lavorativa della persona) nel corso della giornata in cui si svolge la manifestazione sportiva, una o più volte, nell’ufficio o comando di polizia del luogo di residenza. Quando viene notificato questo provvedimento, nella lettera deve essere contenuto l’avviso che si ha facoltà (entro 48 ore!!) di presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari. Un consiglio spassionato per chi si ritiene colpito ingiustamente: da questo momento è bene rivolgersi immediatamente ad un avvocato e/o consultare i fac-simili sulla memoria difensiva sui siti già citati. L’obbligo di firma viene, infatti, comunicato immediatamente al P.M., il quale entro 48 ore ne chiede la convalida al G.I.P. che ha, a sua volta, 48 ore di tempo per decidere. ( NB.: se la convalida del G.I.P avviene dopo le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M., l’obbligo di firma cade) Allo stato attuale il rimedio migliore è comunque quello di difendersi davanti al G.I.P. entro le 48 ore con un avvocato: se la diffida è ingiusta o illegittima, il G.I.P. – è già successo che abbia interpretato in questo modo la Nuova Legge - potrebbe annullare non solo l’obbligo di 18 firma, ma l’intero provvedimento (cioè anche la diffida) del Questore secondo la giurisprudenza di legittimità!!! Quando il G.I.P. non convalida bisogna quindi leggere attentamente cosa scrive (se scrive che non convalida l’obbligo di presentazione vuol dire che non si deve firmare ma permane il divieto d’accesso agli stadi, se non convalida il provvedimento del Questore vuol dire che decade anche il divieto di frequentare gli stadi). Contro l’obbligo di firma è possibile anche il ricorso in Cassazione (tramite avvocato) che accoglie o respinge la richiesta in 6-8 mesi. Anche in questo caso vi due recentissime sentenze che hanno disposto: 1. la cessazione, non solo dell’obbligo di firma, ma anche del divieto d’accesso (cioè dell’intero provvedimento disposto dal Questore); 2. una maggiore attenzione da parte del GIP nel leggere le memorie difensive e nel presentare le motivazioni per l'eventuale convalida del provvedimento ( non possono, come spesso accadeva prima, convalidare il provvedimento senza leggerlo attentamente) Se in un giorno di partita un diffidato con obbligo di firma ha l’esigenza di andare in un luogo lontano dal commissariato nel quale normalmente firma, può fare richiesta - motivandola - al Questore (almeno 15 giorni prima) per presentarsi a firmare nella caserma di un’altra città. Ottenuto l’assenso (che, purtroppo, non è scontato), si deve ricordare di farsi rilasciare un verbale dal quale risulti che quel giorno ha regolarmente adempiuto all’obbligo di firma. Se si lavora (bisogna provarlo) nel giorno e negli orari indicati per la firma,si può fare richiesta di sospensione o spostamento dell'obbligo di firma in orari che non coincidano con l'impegno lavorativo. SE NON SI PRENDONO IN DEBITA “CONSIDERAZIONE” QUESTI DUE PROVVEDIMENTI? Massima attenzione!!! Chi contravviene sia al divieto di frequentare stadi e zone annesse, sia chi non si presenta per la firma negli uffici della polizia commette un reato, punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi, o con la multa fino a 3 milioni ( la scelta sulla diversa tipologia di pena – detentiva o pecuniaria– è affidata esclusivamente al giudice). Inoltre, chi viene scoperto allo o intorno allo stadio, essendo stato diffidato, può essere arrestato in flagranza di reato; chi non va a firmare, invece, viene processato ma non può essere arrestato per aver contravvenuto all’obbligo di firma. SE SI ENTRA ALLO STADIO CON UN ACCENDINO, UN FUMOGENO O UNA FIACCOLA, COSA Puo' CAPITARE? Gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovano all’ingresso dello stadio, possono fare una perquisizione personale (sulle donne la perquisizione deve essere eseguita da un’agente donna) e qualora ritengano, a loro discrezione, che gli oggetti in possesso del perquisito siano pericolosi, possono ritirarli (senza compilare alcun verbale, non trattandosi di formale sequestro, ma solo di divieto di introdurre oggetti “pericolosi” all’interno dello stadio) fatto salvo in ogni caso il diritto a rientrarne in possesso al termine della partita, all’uscita dallo stadio (cosa che, ad oggi, puntualmente non avviene!!!). Ora, tralasciamo i quintali di accendini e monetine che vengono regolarmente ritirati all’entrata dello stadio (a proposito, che fine fanno?!?) e occupiamoci del caso in cui, invece, venga ritirato un oggetto di valore (affettivo o economico). In questo caso si ha diritto - senza per questo dover rilasciare le proprie generalità - ad esigere una contromarca (tagliando o scontrino, che dir si voglia), per poter ritirare l’oggetto dalle forze dell’ordine al termine della partita. L’averne diritto, purtroppo, non sempre garantisce che si potrà ottenere la contromarca e, di conseguenza, rivedere l’oggetto. In questo caso, se si hanno delle prove (testimoni, fotografie, filmati) su chi ha preso in consegna l’oggetto, si può sporgere immediata denuncia. Fiaccole e fumogeni sono da considerarsi strumenti di tifo e non armi improprie (quindi portarli con sé non costituisce reato!). E’, invece, a totale discrezione delle Forze dell’Ordine se permetterne o meno l’entrata allo stadio. Diversa è l’ipotesi in cui qualcuno sia sorpreso ad introdurre o a girare intorno allo stadio con: mazze, bastoni, o qualunque altro strumento atto ad offendere, tale da rientrare nel novero delle cosiddette armi improprie. In questo caso gli agenti di P.S. possono procedere a formale sequestro e conseguentemente alla denuncia per porto abusivo d’arma. [in questa eventualità “Il contravventore è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (art.4, comma 3 L.110/1975). Ma se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive la pena è aumentata]. COSA Puo' SUCCEDERE SE DOPO AVER ACCESO UNA TORCIA O UN FUMOGENO LI SI LASCIA CADERE A TERRA, MAGARI SPENTI? Non dovrebbe succedere niente, perché introdurre materiale pirotecnico all’interno dello stadio non è reato (anche se possono decidere di non farlo entrare), così come l’utilizzo a fini coreografici dello stesso. Per incorrere nel delitto di lancio di materiale pericoloso, tra cui sono specificatamente compresi anche “gli artifizi pirotecnici” (art.6 bis, comma 1, L. 377/2001), è necessario che il comportamento crei un pericolo per le persone. Se un agente, troppo zelante, dovesse lo stesso ritenere di procedere alla denuncia e all’arresto in flagranza (a ciò autorizzato dall’art.8, comma 1 bis L.377/2001), non dovrebbe essere difficile per il legale di fiducia dimostrare, nell’udienza per la convalida dell’arresto e nel giudizio per direttissima, la mancanza in assoluto, nel gesto, della messa in pericolo dell’incolumità di terzi. STADIO A STADIO B Due poliziotti chiudono un occhio su un comportamento sanzionabile E’ successo al Bentegodi per Verona-Bologna (14/10/2001) quattro denuncie per avere lasciato cadere una fiaccola. La Legge: ognuno la interpreta a modo suo….. SE SI DOVESSERO SUBIRE TRATTAMENTI TROPPO “SEVERI” DA PARTE DI UNO O Piu' AGENTI DELLE FORZE DELL’ORDINE, CHE DIRITTI SI HANNO? Pochi. Se sono in borghese si ha il diritto a pretendere l’esibizione del tesserino. E’ comunque sempre possibile denunciare gli autori di “soprusi”, anche se fanno parte delle Forze dell’Ordine, sennonché oltre a non essere affatto agevole la loro identificazione (si potrebbe auspicare l’introduzione di una riforma, che consenta l’identificazione dell’agente di P.S. tramite un numero di matricola chiaramente visibile sulla divisa, così come già avviene in altri paesi), si frappone l’ulteriore ostacolo della dimostrazione, in sede processuale, dell’eventuale sopruso, sulla base di solidi elementi di prova (testimonianze, video, fotografie). SE SI VIENE FERMATI DAGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA ALLO STADIO O NEI PRESSI, COSA SI Puo' FARE? Gli agenti possono fermare e portare in caserma chiunque non fornisca le sue generalità o sussistano sufficienti elementi per ritenerle false. In questo caso possono trattenerlo, al fine di 24 procedere alla sua identificazione, per il tempo strettamente necessario e comunque non eccedente le 12 ore. In ogni modo, si ha diritto ad avvisare un familiare. La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia dell’avvenuto accompagnamento in caserma al Pubblico Ministero. Diversa è l’ipotesi in cui gli agenti abbiano arrestato ovvero fermato qualcuno in qualità di indiziato di delitto (per esempio lo hanno visto lanciare un sasso verso la tifoseria avversaria). In questo frangente gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, redigono il verbale di arresto o di fermo, che deve essere firmato anche dal fermato, e lo devono trasmettere entro 24 ore al P.M., il quale a sua volta entro 48 ore è tenuto a chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del suddetto arresto, o del fermo. E’ bene sapere che sin dal momento dell’arresto, o del fermo, si ha diritto all’assistenza di un legale di fiducia. L’ARRESTO FACOLTATIVO E IL FERMO DI INDIZIATO (ART. 8, COMMA 1 BIS)? Per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di manifestazioni sportive, quando non vi siano già i presupposti per l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, si possono applicare le disposizioni che prevedono l’arresto facoltativo ed il fermo di indiziato di delitto richiamate dall’ art. 384 del Codice di Procedura Penale. L’art.384 del codice di procedura penale normalmente richiede, per procedere al fermo, che l’indiziato abbia commesso un reato punibile o con ergastolo o con la reclusione di svariati anni (cioè per ipotesi di reato molto gravi, quali la rapina, l’omicidio… ) Al contrario, l’art. 8, comma 1 bis, della Legge.377/01 autorizza al fermo i tifosi indiziati di reati, la cui pena è di molto inferiore (vedi per esempio: ingiurie, resistenza o violenza a pubblico ufficiale, ecc.). Il fermo si ha fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga e si tratti di persona gravemente indiziata di un delitto. Dopo essere stato arrestato o fermato si ha il diritto a nominare un difensore di fiducia. Non oltre le 24 ore gli agenti di P.G. devono trasmettere il verbale dell’arresto o fermo al P.M. Devono, inoltre, darne notizia ai familiari. Entro 48 ore dall’arresto o dal fermo il P.M. deve chiedere la convalida al giudice, il quale entro le 48 ore successive fissa l’udienza per la convalida. NEL CASO IN CUI ALL’ARRESTO IN FLAGRANZA FACCIA SEGUITO IL PROCESSO PER DIRETTISSIMA, CHE FARE? Se si sono violate le disposizioni riguardanti la diffida, o quelle che impongono l’obbligo di firma, o se si è lanciato materiale pericoloso, o scavalcato ed invaso il campo di gioco, o commesso un reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, si procederà con giudizio direttissimo. A questo punto si impone necessariamente la presenza di un legale (è preferibile, naturalmente, che sia un avvocato penalista, esperto nel settore). Essere processati per direttissima vuol dire che il P.M. può presentare direttamente l’imputato davanti al giudice (entro 48 ore dall’arresto; oppure, previa convalida dell’arresto, entro i successivi 15 giorni) per il processo per direttissima, sulla base delle prove di cui dispone (ciò significa che non procede ad ulteriori indagini). Qualora, invece, siano necessarie indagini speciali, sarà possibile procedere con rito ordinario, instaurando cioè un normale processo. AUTOTUTELA Ricordatevi che, per tutelarvi al meglio da possibili errori e disguidi, è meglio se cominciate ad andare in trasferta muniti di macchine fotografiche (magari usa e getta) e di piccole videocamere. La documentazione potrebbe rivelarsi molto utile per tirare fuori da possibili guai voi o i vostri amici. Ricordatevi, inoltre, che se qualcuno viene arrestato (specialmente in trasferta), la prima cosa che deve essere fatta è quella di sentire un avvocato. Se non avete dietro un nominativo o un numero di avvocato e siete in difficoltà, potete, in ogni momento, chiamare il numero del Progetto Ultrà 051-236634 che vi metterà immediatamente in contatto con uno dei legali in rete esperti del settore.
CONSIGLI IN PILLOLE
QUANDO SCATTA LA DIFFIDA?
A) Se si è stati denunciati o già condannati per i seguenti reati:
porto abusivo d’arma (art.4, I e II comma, L. 18/4/1975, n.110); travisamento del volto
(art.5 L. 22/5/1975 n.152); condotte di incitamento alla discriminazione razziale (art.2,
comma II, DL. 26/4/1993, n.122; convertito nella L.25/6/1993, n.205); lancio di oggetti
pericolosi (art.6 bis, comma I, L.377/2001); scavalcamento di recinzioni o invasione di
campo (art.6 bis, comma II, L.377/2001).
oppure
B) Se si è stati denunciati o condannati per aver preso parte attiva ad episodi di violenza
su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive, ovvero nelle medesime circostanze si
è stati segnalati per aver incitato, inneggiato, o indotto alla violenza
In questi casi il Questore può (si tratta di un provvedimento amministrativo che può assumere
a sua completa discrezione e senza un controllo giudiziario) disporre il divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Tale prescrizione può avere durata da un
giorno, fino a tre anni.
COSA FARE SE SI RICEVE UNA DIFFIDA RITENUTA “INGIUSTA” O “IMMOTIVATA”?
E’ bene chiarire che prima di ogni altra cosa deve essere notificato, con lettera (o tramite
convocazione al commissariato), l’inizio del procedimento amministrativo, che sfocerà
nell’emissione della diffida. Se viene saltato questo passaggio – a meno che la Questura non
richiami ragioni di urgenza - si può fare immediato ricorso al T.A.R (Tribunale
Amministrativo Regionale). eccependo la violazione degli artt. 7 e 8 L.241/1990 (è la
Legge sulla trasparenza amministrativa).
Il consiglio, però, per chi si ritiene colpito ingiustamente, è quello di non aspettare la notifica
della diffida per muoversi, ma agire immediatamente consultando subito i dettagliatissimi
piani di difesa contenuti nei seguenti siti internet: www.progettoultra.it
www.tifonet/asromaultras, www.fdl.it , www.utenti.tripoid/studiolegalecontuccci
Naturalmente, anche dopo la segnalazione di inizio del procedimento amministrativo e fino
all’arrivo della vera e propria diffida si può tranquillamente continuare ad andare allo stadio.
Una volta notificata la diffida, per impugnarla si possono percorrere due strade:
a) il ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni (è il percorso più veloce ma quasi
sempre inefficace). Nel ricorso si presenta la propria memoria difensiva (o redatta da un
avvocato o fatta in proprio prendendo spunto dai fac-simile disponibili sui siti citati) allegando il
certificato dei carichi pendenti e, soprattutto per chi è incensurato, il certificato del
Casellario giudiziale. Il Prefetto ha facoltà di rigettare il ricorso (capita molto spesso!)
entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo subito, attraverso l’avvocato (è
necessario) la sospensiva in attesa del giudizio (difficile da ottenere, ma nel giro di uno o due
mesi sono tenuti a rispondere) . Per arrivare al giudizio, invece, la procedura, purtroppo, è
molto lunga e un po’ costosa (minimo un anno o due di attesa; 250 Euro circa di spese più
l’onorario dell’avvocato). Rimane, comunque, una soluzione valida a fronte delle nuove
disposizioni di legge, che prevedono un divieto di frequentare gli stadi, verosimilmente
comminato nella misura massima di 3 anni.
Esiste anche una terza strada: verificare, con l’ausilio di un avvocato, se la denuncia che
ha dato vita al procedimento penale e alla diffida, è stata archiviata (solitamente, nel giro di
6 mesi/1 anno si concludono le indagini e si decide se rinviare a giudizio o meno). Se il
procedimento penale è stato archiviato non è per niente detto che automaticamente la diffida
decada. Bisogna spesso intervenire direttamente per annullare la diffida. Così il vs. avvocato
chiederà istanza di revoca della diffida al Questore motivando come, con l’archiviazione
del procedimento penale (copia del decreto d’archiviazione va allegato), siano venuti meno
i presupposti che avevano dato origine al provvedimento di diffida.
Scontata la diffida si può tornare a frequentare gli stadi, ma è meglio portarsela dietro,
almeno per il primo periodo, perché chi controlla l’ingresso potrebbe non avere la lista
aggiornata dei “non graditi” e non credere, di conseguenza, che la diffida sia scaduta.
CHE COSA e' L’OBBLIGO DI FIRMA, E CHE RAPPORTI HA CON LA DIFFIDA?
Si tratta di una limitazione aggiuntiva alla diffida, che il Questore può disporre come ulteriore
prescrizione.
La prescrizione comporta l’obbligo di comparire (tenendo, però, conto della attività
lavorativa della persona) nel corso della giornata in cui si svolge la manifestazione sportiva,
una o più volte, nell’ufficio o comando di polizia del luogo di residenza. Quando viene
notificato questo provvedimento, nella lettera deve essere contenuto l’avviso che si ha facoltà
(entro 48 ore!!) di presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini
Preliminari.
Un consiglio spassionato per chi si ritiene colpito ingiustamente: da questo momento è bene
rivolgersi immediatamente ad un avvocato e/o consultare i fac-simili sulla memoria difensiva
sui siti già citati. L’obbligo di firma viene, infatti, comunicato immediatamente al P.M., il quale
entro 48 ore ne chiede la convalida al G.I.P. che ha, a sua volta, 48 ore di tempo per
decidere. ( NB.: se la convalida del G.I.P avviene dopo le 96 ore da quando il fascicolo è
pervenuto al P.M., l’obbligo di firma cade)
Allo stato attuale il rimedio migliore è comunque quello di difendersi davanti al G.I.P. entro
le 48 ore con un avvocato: se la diffida è ingiusta o illegittima, il G.I.P. – è già successo che
abbia interpretato in questo modo la Nuova Legge - potrebbe annullare non solo l’obbligo di 18
firma, ma l’intero provvedimento (cioè anche la diffida) del Questore secondo la
giurisprudenza di legittimità!!! Quando il G.I.P. non convalida bisogna quindi leggere
attentamente cosa scrive (se scrive che non convalida l’obbligo di presentazione vuol dire
che non si deve firmare ma permane il divieto d’accesso agli stadi, se non convalida il
provvedimento del Questore vuol dire che decade anche il divieto di frequentare gli stadi).
Contro l’obbligo di firma è possibile anche il ricorso in Cassazione (tramite avvocato) che
accoglie o respinge la richiesta in 6-8 mesi. Anche in questo caso vi due recentissime
sentenze che hanno disposto:
1. la cessazione, non solo dell’obbligo di firma, ma anche del divieto d’accesso (cioè
dell’intero provvedimento disposto dal Questore);
2. una maggiore attenzione da parte del GIP nel leggere le memorie difensive e nel
presentare le motivazioni per l'eventuale convalida del provvedimento ( non possono,
come spesso accadeva prima, convalidare il provvedimento senza leggerlo attentamente)
Se in un giorno di partita un diffidato con obbligo di firma ha l’esigenza di andare in un
luogo lontano dal commissariato nel quale normalmente firma, può fare richiesta -
motivandola - al Questore (almeno 15 giorni prima) per presentarsi a firmare nella caserma di
un’altra città. Ottenuto l’assenso (che, purtroppo, non è scontato), si deve ricordare di farsi
rilasciare un verbale dal quale risulti che quel giorno ha regolarmente adempiuto all’obbligo di
firma. Se si lavora (bisogna provarlo) nel giorno e negli orari indicati per la firma,si può fare richiesta
di sospensione o spostamento dell'obbligo di firma in orari che non coincidano con l'impegno lavorativo.
SE NON SI PRENDONO IN DEBITA “CONSIDERAZIONE” QUESTI DUE PROVVEDIMENTI?
Massima attenzione!!! Chi contravviene sia al divieto di frequentare stadi e zone
annesse, sia chi non si presenta per la firma negli uffici della polizia commette un
reato, punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi, o con la multa fino a 3 milioni ( la scelta
sulla diversa tipologia di pena – detentiva o pecuniaria– è affidata esclusivamente al
giudice). Inoltre, chi viene scoperto allo o intorno allo stadio, essendo stato diffidato, può
essere arrestato in flagranza di reato; chi non va a firmare, invece, viene processato ma
non può essere arrestato per aver contravvenuto all’obbligo di firma.
SE SI ENTRA ALLO STADIO CON UN ACCENDINO, UN FUMOGENO O UNA FIACCOLA, COSA Puo' CAPITARE?
Gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovano all’ingresso dello stadio, possono fare una
perquisizione personale (sulle donne la perquisizione deve essere eseguita da un’agente
donna) e qualora ritengano, a loro discrezione, che gli oggetti in possesso del perquisito
siano pericolosi, possono ritirarli (senza compilare alcun verbale, non trattandosi di formale
sequestro, ma solo di divieto di introdurre oggetti “pericolosi” all’interno dello stadio) fatto salvo
in ogni caso il diritto a rientrarne in possesso al termine della partita, all’uscita dallo stadio
(cosa che, ad oggi, puntualmente non avviene!!!).
Ora, tralasciamo i quintali di accendini e monetine che vengono regolarmente ritirati
all’entrata dello stadio (a proposito, che fine fanno?!?) e occupiamoci del caso in cui,
invece, venga ritirato un oggetto di valore (affettivo o economico).
In questo caso si ha diritto - senza per questo dover rilasciare le proprie generalità -
ad esigere una contromarca (tagliando o scontrino, che dir si voglia), per poter ritirare
l’oggetto dalle forze dell’ordine al termine della partita.
L’averne diritto, purtroppo, non sempre garantisce che si potrà ottenere la contromarca e, di
conseguenza, rivedere l’oggetto. In questo caso, se si hanno delle prove (testimoni,
fotografie, filmati) su chi ha preso in consegna l’oggetto, si può sporgere immediata
denuncia.
Fiaccole e fumogeni sono da considerarsi strumenti di tifo e non armi improprie (quindi
portarli con sé non costituisce reato!). E’, invece, a totale discrezione delle Forze dell’Ordine se
permetterne o meno l’entrata allo stadio.
Diversa è l’ipotesi in cui qualcuno sia sorpreso ad introdurre o a girare intorno allo stadio con:
mazze, bastoni, o qualunque altro strumento atto ad offendere, tale da rientrare nel novero
delle cosiddette armi improprie. In questo caso gli agenti di P.S. possono procedere a
formale sequestro e conseguentemente alla denuncia per porto abusivo d’arma.
[in questa eventualità “Il contravventore è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con
l’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (art.4, comma 3 L.110/1975). Ma se il fatto
avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive la pena è aumentata].
COSA Puo' SUCCEDERE SE DOPO AVER ACCESO UNA TORCIA O UN FUMOGENO LI SI LASCIA CADERE A TERRA, MAGARI SPENTI?
Non dovrebbe succedere niente, perché introdurre materiale pirotecnico all’interno
dello stadio non è reato (anche se possono decidere di non farlo entrare), così come
l’utilizzo a fini coreografici dello stesso.
Per incorrere nel delitto di lancio di materiale pericoloso, tra cui sono specificatamente
compresi anche “gli artifizi pirotecnici” (art.6 bis, comma 1, L. 377/2001), è necessario che il
comportamento crei un pericolo per le persone. Se un agente, troppo zelante, dovesse lo
stesso ritenere di procedere alla denuncia e all’arresto in flagranza (a ciò autorizzato dall’art.8,
comma 1 bis L.377/2001), non dovrebbe essere difficile per il legale di fiducia dimostrare,
nell’udienza per la convalida dell’arresto e nel giudizio per direttissima, la mancanza in assoluto,
nel gesto, della messa in pericolo dell’incolumità di terzi.
STADIO A STADIO B
Due poliziotti chiudono un occhio su un
comportamento sanzionabile
E’ successo al Bentegodi per
Verona-Bologna (14/10/2001)
quattro denuncie per avere lasciato cadere una
fiaccola.
La Legge: ognuno la interpreta a modo suo…..
SE SI DOVESSERO SUBIRE TRATTAMENTI TROPPO “SEVERI” DA PARTE DI UNO O Piu' AGENTI DELLE FORZE DELL’ORDINE, CHE DIRITTI SI HANNO?
Pochi. Se sono in borghese si ha il diritto a pretendere l’esibizione del tesserino. E’
comunque sempre possibile denunciare gli autori di “soprusi”, anche se fanno parte delle
Forze dell’Ordine, sennonché oltre a non essere affatto agevole la loro identificazione (si
potrebbe auspicare l’introduzione di una riforma, che consenta l’identificazione dell’agente di
P.S. tramite un numero di matricola chiaramente visibile sulla divisa, così come già avviene in
altri paesi), si frappone l’ulteriore ostacolo della dimostrazione, in sede processuale,
dell’eventuale sopruso, sulla base di solidi elementi di prova (testimonianze, video, fotografie).
SE SI VIENE FERMATI DAGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA ALLO STADIO O NEI PRESSI, COSA SI Puo' FARE?
Gli agenti possono fermare e portare in caserma chiunque non fornisca le sue generalità o
sussistano sufficienti elementi per ritenerle false. In questo caso possono trattenerlo, al fine di 24
procedere alla sua identificazione, per il tempo strettamente necessario e comunque non
eccedente le 12 ore. In ogni modo, si ha diritto ad avvisare un familiare. La polizia giudiziaria
deve dare immediata notizia dell’avvenuto accompagnamento in caserma al Pubblico
Ministero.
Diversa è l’ipotesi in cui gli agenti abbiano arrestato ovvero fermato qualcuno in qualità di
indiziato di delitto (per esempio lo hanno visto lanciare un sasso verso la tifoseria
avversaria). In questo frangente gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, redigono il verbale di
arresto o di fermo, che deve essere firmato anche dal fermato, e lo devono trasmettere
entro 24 ore al P.M., il quale a sua volta entro 48 ore è tenuto a chiedere al Giudice per le
Indagini Preliminari la convalida del suddetto arresto, o del fermo. E’ bene sapere che sin
dal momento dell’arresto, o del fermo, si ha diritto all’assistenza di un legale di fiducia.
L’ARRESTO FACOLTATIVO E IL FERMO DI INDIZIATO (ART. 8, COMMA 1 BIS)?
Per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di manifestazioni sportive,
quando non vi siano già i presupposti per l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, si
possono applicare le disposizioni che prevedono l’arresto facoltativo ed il fermo di
indiziato di delitto richiamate dall’ art. 384 del Codice di Procedura Penale.
L’art.384 del codice di procedura penale normalmente richiede, per procedere al fermo, che
l’indiziato abbia commesso un reato punibile o con ergastolo o con la reclusione di svariati
anni (cioè per ipotesi di reato molto gravi, quali la rapina, l’omicidio… ) Al contrario, l’art. 8,
comma 1 bis, della Legge.377/01 autorizza al fermo i tifosi indiziati di reati, la cui pena è di
molto inferiore (vedi per esempio: ingiurie, resistenza o violenza a pubblico ufficiale, ecc.). Il
fermo si ha fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno
ritenere fondato il pericolo di fuga e si tratti di persona gravemente indiziata di un
delitto.
Dopo essere stato arrestato o fermato si ha il diritto a nominare un difensore di fiducia.
Non oltre le 24 ore gli agenti di P.G. devono trasmettere il verbale dell’arresto o fermo al P.M.
Devono, inoltre, darne notizia ai familiari. Entro 48 ore dall’arresto o dal fermo il P.M. deve
chiedere la convalida al giudice, il quale entro le 48 ore successive fissa l’udienza per la
convalida.
NEL CASO IN CUI ALL’ARRESTO IN FLAGRANZA FACCIA SEGUITO IL PROCESSO PER
DIRETTISSIMA, CHE FARE?
Se si sono violate le disposizioni riguardanti la diffida, o quelle che impongono l’obbligo di
firma, o se si è lanciato materiale pericoloso, o scavalcato ed invaso il campo di gioco, o
commesso un reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, si procederà con
giudizio direttissimo.
A questo punto si impone necessariamente la presenza di un legale (è preferibile,
naturalmente, che sia un avvocato penalista, esperto nel settore).
Essere processati per direttissima vuol dire che il P.M. può presentare direttamente l’imputato
davanti al giudice (entro 48 ore dall’arresto; oppure, previa convalida dell’arresto,
entro i successivi 15 giorni) per il processo per direttissima, sulla base delle prove di cui
dispone (ciò significa che non procede ad ulteriori indagini). Qualora, invece, siano necessarie
indagini speciali, sarà possibile procedere con rito ordinario, instaurando cioè un normale
processo.
AUTOTUTELA
Ricordatevi che, per tutelarvi al meglio da possibili errori e disguidi, è meglio se cominciate ad
andare in trasferta muniti di macchine fotografiche (magari usa e getta) e di piccole
videocamere. La documentazione potrebbe rivelarsi molto utile per tirare fuori da possibili
guai voi o i vostri amici.
Ricordatevi, inoltre, che se qualcuno viene arrestato (specialmente in trasferta), la prima
cosa che deve essere fatta è quella di sentire un avvocato. Se non avete dietro un
nominativo o un numero di avvocato e siete in difficoltà, potete, in ogni momento, chiamare il
numero del Progetto Ultrà 051-236634 che vi metterà immediatamente in contatto con uno
dei legali in rete esperti del settore.
- Hawks Fans 1990 al fianco della Casertana -
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